IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  In  virtu'  dei poteri di Capo provvisorio dello Stato conferitigli
dall'art. 2,  quarto  comma,  del decreto legislativo Luogotenenziale
16 marzo 1946, n. 98;
  Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
  Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

                     HA SANZIONATO E PROMULGA :

                           Articolo unico.

  L'11 giugno 1946 e' dichiarato festivo a tutti gli effetti civili.
  In  detto  giorno  viene  corrisposto  ai lavoratori il trattamento
economico previsto dall'art 3 del decreto legislativo Luogotenenziale
22 aprile 1946, n. 185.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decerti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare come legge dello Stato.

  Dato a Roma, addi' 19 giugno 1946

                             DE GASPERI

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
  Registrato aLla Corte dei conti, addi' 19 giugno 1946
  Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 2. - FRASCA